Il Giudice Sportivo Regionale,
in ordine alla gara che si sarebbe dovuta disputare in data 23.03.2014 alle ore 14.30 tra ALL REDS RUGBY ROMA
ASD e RUGBY CORSARI ASD, del Campionato di Serie C, presso il campo “Ex-Cinodromo della Capitale”, letto il
referto del Direttore di gara Sig. Marco Carrera e le dichiarazioni dei dirigenti accompagnatori delle due
squadre, da cui risulta:
a) al Direttore di gara si presentava il dirigente della Rugby Corsari (ore 14.00) riferendo che” ….
aveva difficoltà a far entrare la sua squadra all’interno dell’impianto” per non meglio precisati
motivi;
b) il direttore di gara, allora, arrivato fino all’ingresso dell’impianto, notava “ … un folto numero di
persone che stazionava lì davanti” senza rilevare nessuna situazione di pericolo;
c) alle 14.40 presso l’impianto si presentavano il dirigente della società Rugby Corsari Sig. Fiano, il
capitano Sig. Alesse e due giocatori, i Sigg.ri Zoppet e Parrilli per cui il direttore di gara, a
cui la lista era stata consegnata, poteva effettuare il riconoscimento soltanto delle sopraindicate
persone, non essendo presenti gli altri giocatori;
d) alle 14.55 veniva effettuato il riconoscimento, da parte del Sig. Carrera, dei quattordici (14)
giocatori presenti nella lista gara della società All Reds Rugby Roma Asd e veniva unitamente
presentata una dichiarazione a firma del dirigente della stessa società che dichiarava:
“… all’arrivo della squadra ospite, un gruppo di persone, estranee alla società All Reds Rugby Roma,
presenti nel piazzale esterno all’impianto sportivo, impediva l’accesso alla struttura ad un
tesserato della società Corsari Rugby”;
e) dalle dichiarazioni allegata al referto arbitrale risulta che nessuna delle due squadre ha ritenuto
di dover scendere in campo;
f) non risulta che vi fossero gravi problemi di ordine pubblico, poiché nessuno dei dirigenti presenti
ha provveduto a chiamare le forze dell’ordine e il direttore di gara non ha ravvisato nulla che
potesse impedire il regolare svolgimento della gara all’interno dell’impianto sportivo.
Pertanto, per quanto sopra letto e ritenuto, questo G.S., letto l’art. 28 del Regolamento di Giustizia
Sportiva
DICHIARA
Entrambe le squadre All Reds Rugby Rugby Roma Asd e Rugby Corsari Asd rinunciatarie ed applica alle stesse la
sanzione di quattro punti in classifica e la perdita della gara, oltre alla sanzione pecuniaria per ciascuna
di € 300.00= (TRECENTO/00) ed il pagamento delle spese arbitrali da applicarsi solidalmente alle due società.
Inoltre, lo stesso Giudice precisa che, ai sensi dell’art. 20 R.d.G., è fatto divieto ai tesserati di
esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione o della dignità della F.I.R., dei suoi Organi, delle
altre Società o di ogni altro soggetto appartenente all’ordinamento federale” e che, ancora, l’art. 48 recita
“… qualunque tesserato sia venuto a conoscenza di fatti aventi rilevanza disciplinare esercita (tramite
denuncia) l’azione disciplinare innanzi al competente Organo (Procura Federale): si ritiene che nulla sia
avvenuto poiché nessuno dei dirigenti delle due squadre ha provveduto a stilare denunce o chiamare le forze
dell’ordine.
Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto, letti attentamente il referto arbitrale e le “dichiarazioni” dei
responsabili delle due Società di cui all’oggetto, il G.S.R.
P.Q.M.
1) Visti gli artt. 28/1 lett. E) R.d.G., l’art. 16 lett. c), art. 24 lett. a) e art. 25 lett. a) Reg.
Attività Sportiva omologa la gara All Reds Rugby Roma Asd e Rugby Corsari Asd, con il risultato di 0-
20 (0-4) attribuito a sfavore di entrambi i soggetti affiliati a carico dei quali si applica, per
loro responsabilità, la sanzione della perdita della gara, in quanto rinunciatarie, la penalizzazione
per entrambe le società di quattro punti in classifica, oltre alla sanzione pecuniaria di € 300.00=
(TRECENTO/EURO) ciascuna;
2) Sanziona le medesime società al pagamento solidale al 50% ciascuna delle spese arbitrali;
Roma 26 Marzo 2014
